La Cisl FP del Comune di Taranto in prima linea
Nell’ambito del quadro normativo europeo che tutela i diritti dei lavoratori, la Direttiva Europea 2003/88/CE assume un ruolo fondamentale nel definire i requisiti minimi relativi all’organizzazione dell’orario di lavoro nonché le indennità corrisposte sia in base alla presenza che durante le ferie.
Come confermato dalla sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 4372 del 19 febbraio 2024, “la retribuzione da corrispondere ai lavoratori durante il periodo di ferie deve contenere anche le indennità corrisposte in base alla presenza”.
Parliamo di:
• Indennità di turno
• Indennità di servizio esterno
• Indennità di lavoro disagiato
• Indennità di specifiche responsabilità
La Corte di giustizia europea, con la sentenza C-338/01, ha sancito il principio generale secondo cui il lavoratore ha diritto, durante il periodo di ferie, a una retribuzione che includa “qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento all’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore”.
In merito alla retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, è intervenuta anche la Corte di Cassazione con la sentenza n. 19663 dell’11/07/2023, che ha stabilito che la retribuzione di ferie deve includere le voci retributive connesse alle mansioni espletate dal lavoratore nonché quelle correlate al suo status personale e professionale
I lavoratori dovranno compilare la modulistica che troverete allegata alla presente nota, inviandola all’indirizzo mail: cislfpcomunetaranto@gmail.com, insieme alla copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale, affiché il nostro ufficio legale possa preparare il ricorso al Giudice del lavoro.
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