Di seguito le risposte alle domande più frequenti che riguardano l’iscrizione all’Albo dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici.
Le FAQ sono in continuo aggiornamento (ultimo in data 21.07.2024). Le risposte fornite in questa sezione FAQ sono destinate a offrire una guida generale e non costituiscono consulenza legale.
L’iscrizione è obbligatoria?
Si, l’iscrizione è obbligatoria per tutti coloro che esercitano la professione di pedagogista, educatore socio-pedagogico ed educatore dei servizi educativi per l’infanzia. L’Ordine sarà articolato a livello regionale
Per iscriversi è tassativa la scadenza del 6 agosto 2024?
Il 6 agosto 2024 si conclude la fase transitoria di prima applicazione della norma. Per la Puglia il Commissario dott.ssa Maria Luisa Traversa ha predisposto una proroga sino al 2 ottobre 2024. Chi ha i titoli per esercitare la professione potrà iscriversi anche in un secondo momento. Per gli educatori dei servizi educativi per l’infanzia non in possesso di laurea, ma in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 65/2017, rimangono diversi dubbi interpretativi sulla norma. Pertanto è consigliabile l’iscrizione entro il 6 agosto, visto che detti requisiti sono esplicitamente previsti come sufficienti solo per l’iscrizioni nella fase transitoria e non per l’iscrizione in via ordinaria (successiva al 6 agosto). La scadenza del 6 agosto, inoltre, è perentoria per l’iscrizione nell’elenco degli aventi diritto alle elezioni dei presidenti degli Albi. La procedura prescrizione rimarrà attiva anche oltre tale data fino alla elezione al presidente.
Quali sono i requisiti per iscriversi all’ordine multialbo in via transitoria?
a) Chi è in possesso dei requisiti per l’esercizio della professione di educatore dei servizi educativi per l’infanzia (D.Lgs. 65/2017);
b) Chi la la qualifica di educatore professionale e socio-pedagogico (Legge 45/2017 cosiddetti “commi Iori”;
c) Chi è in possesso di laurea, ha i titoli previsti per l’esercizio della professione prevista dalla Legge 55/2024.
La fase transitoria si conclude il 6 agosto 2024 in contemporanea con la costituzione degli elenchi utili per l’illusione dei presidenti degli albi.
Chi potrà iscriversi anche successivamente (via ordinaria)?
a) Chi, con laurea*, ha i titoli per l’esercizio della professione prevista dalla Legge 55/2024;
b) Chiara corrispondente qualifica attribuita della legge 205/2017 (commi Iori).
* Per recuperare il certificato di laurea (conseguito dopo il 2010) è possibile collegarsi al sito dell’Anagrafe Nazionale dell’Istruzione Superiore (accesso a con SPID)
Quanto costa iscriversi all’ordine?
L’ iscrizione, nella fase di prima applicazione, non ha costi se non quello relativo alla marca da bollo per l’inoltro della domanda alle cancellerie dei Tribunali. La tassa d’iscrizione all’ordine sarà determinata successivamente in base alle regole che si darà l’ordine stesso in conseguenza della sua formale costituzionale.
Puoi esercitare la professione di educatore professionale socio-pedagogico se sei iscritto solo all’albo dei pedagogisti?
Se sei iscritto solo all’albo dei Pedagogisti non puoi esercitare anche la professione di Educatore professionale socio-pedagogico
Quali obblighi ho una volta iscritto all’albo? Devo dimostrare di avere crediti formativi per mantenere l’iscrizione?
Una volta iscritto all’albo e una volta nominati gli organismi dell’ordine ci sarà l’obbligo di pagamento dell’iscrizione e l’obbligo di formazione. Le modalità ed il quantum saranno definite dagli stessi organismi dell’ordine.
Con la laurea vecchio ordinamento a cosa posso iscrivermi?
Se hai la laurea V.O. in pedagogia puoi iscriverti ad entrambi gli albi
Se sono un educatore già iscritto negli elenchi speciali all’interno dell’albo degli educatori socio sanitari, devo iscrivermi a questo nuovo ordine?
Se si è iscritti agli elenchi speciali non c’è un obbligo di iscrizione al nuovo ordine.
Se sono iscritto all’ordine Tsrm-Pstrp come educatore professionale, devo comunque iscrivermi al nuovo ordine/albo?
Se sei già iscritto all’Ordine TSRM-PSTRP (Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione) come educatore professionale, per svolgere l’attività di educatore socio-pedagogico è necessario iscriversi al nuovo albo.
È possibile iscriversi a più albi.
Se esercito la professione in Puglia, ma sono residente in un’altra regione, dove devo iscrivermi?
È necessario iscriversi nella regione in cui si esercita la professione. L’iscrizione deve essere indirizzata all’albo di una sola regione.
Se sono pedagogista ed educatore socio-pedagogico posso iscrivermi ad entrambi gli albi?
Si è possibile iscriversi ad entrambi gli albi.
Si conoscono i tempi di verifica delle domande?
Le domande vengono lavorate direttamente dal commissario nominato dal Tribunale del comune capoluogo, coadiuvato dal personale che verrà messo a disposizione. Vista l’attuale situazione di carico di lavoro dei tribunali, i tempi non saranno brevi e la normativa non impone delle tempistiche. Sicuramente chi avrà presentato domanda entro il 6 agosto sarà inserito nell’elenco, se ha i requisiti, per partecipare alle elezioni dell’ordine che avverranno entro 90 giorni dalla pubblicazione dell’elenco degli aventi diritto a quella data.
La formazione obbligatoria per mantenere l’iscrizione all’ordine è a carico dell’educatrice/educatore o sarà pagata dall’ente?
La formazione obbligatoria sarà a carico della lavoratrice/del lavoratore che dovrà attivarsi per partecipare a corsi accreditati che le/gli permettano di conseguire il numero di crediti sufficiente a mantenere l’iscrizione all’ordine. Le aziende/enti, nell’ambito del piano formativo del personale, possono organizzare dei corsi e registrarli perché siano validi per il raggiungimento dei crediti professionali ma non hanno alcun obbligo.
Cosa succede se non effettua l’iscrizione?
L’operatore che esercita la professione di Educatore Professionale ai sensi del DM 520/98 che non risulta iscritto al relativo albo può essere perseguibile penalmente per esercizio abusivo della professione.
Con l’iscrizione all’albo, cambia qualcosa per la cassa previdenziale?
L’Ordine si è istituito da pochissimo, al momento non cambia nulla. I contributi vanno sempre versati alla gestione separata INPS, in base alla propria collocazione lavorativa.
Se ho conseguito 60 CFU attraverso un corso di qualifica professionale per l’esercizio della professione di educatore socio-pedagogico (L.205/2017) ed ho un diploma magistrale ad indirizzo Pedagogico Sociale, devo iscrivermi all’Albo entro il 6 agosto?
Per iscriversi all’albo degli educatori si dovrà semplicemente autocertificare il conseguimento dei 60 CFU insieme al diploma magistrale di indirizzo Pedagogico Sociale. Non è necessario iscriversi entro il 6 agosto, in quanto rientra nei requisiti previsti dall’art. 4 comma 1 lett. b) per l’esercizio dell’attività di educatore.
Se l’interessato/a ha più titoli che consentono l’iscrizione agli albi deve indicarli tutti?
È sufficiente indicare il titolo di rango più elevato. Non vi è, tuttavia, alcuna preclusione all’indicazione anche degli altri titoli, se l’interessato lo ritiene preferibile per esigenze di completezza.
Vi sono incompatibilità con altre attività/iscrizioni?
Allo stato, la legge non prevede alcuna incompatibilità tra l’iscrizione agli albi dei pedagogisti e/o educatori professionali socio-pedagogici e l’iscrizione ad altri albi (es. psicologi). Analogamente, allo stato attuale, non sono previste incompatibilità tra l’iscrizione agli albi dei pedagogisti e/o educatori professionali socio-pedagogici e lo svolgimento di attività di impresa e/o commerciali. Su tali aspetti peraltro potrà in futuro intervenire il costituendo Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, similmente a quanto già previsto per altre professioni. Analogamente, l’interessato può iscriversi all’albo dei pedagogisti e/o degli educatori anche se è iscritto all’albo degli assistenti sociali, come anche all’elenco speciale presso l’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche (D.M. 9.8.2009), posto che allo stato la legge non prevede incompatibilità
Come verranno comunicati i provvedimenti di accoglimento e di rigetto?
La legge n. 55/2024 prevede che il Commissario provveda alla pubblicazione degli elenchi degli iscritti/aventi diritto al voto alle elezioni che si terranno successivamente, che pertanto saranno pubblicati sul sito del Tribunale. I provvedimenti di rigetto, invece, verranno motivati e saranno comunicati individualmente.
Come verrà comunicata l’avvenuta iscrizione?
L’elenco degli iscritti sarà pubblicato sul sito del Tribunale. I provvedimenti di rigetto saranno comunicati individualmente.
Ho dimenticato di allegare un documento alla domanda che ho già presentato: come posso rimediare?
La domanda può essere sempre integrata inviando i nuovi documenti al medesimo indirizzo.